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Legge regionale n.13 del 30/07/2015

SEZIONE II
Funzioni in materia di ambiente e di energia. Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e
l'energia dell'Emilia Romagna

Art. 16
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Funzioni in materia di ambiente
1. L'Agenzia istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è
ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
2. Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia
ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste
all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia
regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla
legge regionale.
3. Mediante l'Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a:
a) l'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e
medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35);
b) l'autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero prevista dall'articolo 109 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge.
d) la gestione del demanio della navigazione interna e il rilascio delle concessioni di cui alla lettera d)
dell'articolo 30.
4. Il Comitato d'indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito da un Comitato
interistituzionale con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dell'Agenzia. Il Comitato
interistituzionale è composto da:
a) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
b) l'assessore regionale competente in materia di sanità;
c) l'assessore regionale competente in materia di energia;
d) il sindaco della Città metropolitana di Bologna o un suo delegato.
e) i presidenti delle Province o loro delegati.
5. Il Comitato interistituzionale si dota di un Comitato tecnico consultivo paritetico, composto da dirigenti
regionali e dell'Agenzia competenti in materia di ambiente e di energia, con il compito di coordinare la corretta
attuazione dei piani e programmi e la omogenea applicazione delle disposizioni normative nelle suddette
materie.
6. Con cadenza almeno annuale il Comitato interistituzionale verifica con i soggetti istituzionali del territorio
l'andamento dell'attività dell'Agenzia in relazione alla coerenza con gli indirizzi strategici, l'omogeneità delle
procedure e il rispetto degli obiettivi di semplificazione.
7. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995, le parole "cinque anni, prorogabili, di norma,
una sola volta" sono sostituite con le parole "per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola
volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.".
8. Il personale dell'Agenzia che svolge funzioni di vigilanza e controllo con qualifica di ufficiale o agente di
polizia giudiziaria appartiene a una sezione separata dell'Agenzia, che risponde direttamente al direttore
generale.
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 44 del 1995 che,
nelle more della sua modifica, si applica integralmente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e
l'energia.

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Bollettino Ufficiale n. 187 del 30 luglio 2015
LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13